Prova dell'elusione e perizia di parte
02 Maggio 2016
Qualora l'Amministrazione Finanziaria prospetti un disegno elusivo assolvendo al preciso onere di individuare e precisare le particolarità che fanno ritenere il complesso delle operazioni verificate prive di un reale contenuto economico, incombe sul contribuente (art. 2697 c.c.) l'onere di dimostrare che l'uso della forma giuridica corrisponde ad un reale scopo economico diverso dal risparmio fiscale ovvero che questi deve fornire la prova della esistenza di ragioni economiche alternative o concorrenti di carattere non meramente marginali o teorico.
Tale prova non può essere sufficientemente fornita attraverso una perizia di parte ex art. 2051 c.c. |