Riscossione: l'Agenzia illustra termini e novità

La Redazione
02 Maggio 2016

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 17/E dello scorso 29 aprile, ha fornito chiarimenti in merito alla nuova disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 159/2015 in materia di riscossione. Di seguito le principali novità.

Le più recenti novità normative fiscali vengono illustrate nell'ultima Circolare dell'Agenzia delle Entrate, la n. 17/E dello scorso 29 aprile, ed ha per tema la nuova disciplina recata dal D.Lgs. n. 159/2015 in materia di versamenti dovuti a seguito di accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria, e precisamente:

  • delle comunicazioni degli esiti del controllo automatico ex artt. 36-bis, D.P.R. n. 600/1973 e 54-ter D.P.R. n. 633/1972, nonché del controllo formale ex art. 36-ter D.P.R. n. 600/73;
  • degli atti di adesione, degli avvisi di accertamento ovvero degli avvisi di rettifica e liquidazione definiti per acquiescenza, delle conciliazioni giudiziali, degli accordi di mediazione;
  • degli avvisi di liquidazione delle dichiarazioni di successione.

Ecco in breve le novità poste in evidenza dalla Circolare 17/E.

Comunicazioni degli esiti (art. 3-bis, D.Lgs. n. 462/1997)

La novità, in questo caso, interessa solo la rateazione delle somme di ammontare pari o inferiore a 5.000 euro: sale da sei a otto il numero massimo concesso di rate trimestrali di pari importo. Resta invece invariato, 20 rate trimestrali, per le somme superiori. Anche i termini di versamento delle rate non subiscono modifiche: l'importo della prima rata deve essere versato entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione mentre la scadenza delle successive rate trimestrali è stabilita nell'ultimo giorno di ciascun trimestre. Gli interessi sono dovuti sull'importo delle rate successive alla prima e vanno calcolati dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione.

Atti di adesione (art. 8, D.Lgs. n. 218/1997)

Anche in questo caso aumenta il numero massimo di rate concesse: se le somme sono superiori a 50.000 euro, le rate consentite passano da dodici a sedici, mentre per debiti uguali o inferiori a tale somma il numero massimo di rate rimane sempre otto. È, inoltre, previsto che le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Muta anche la disciplina degli interessi: è sancito come termine fisso per la decorrenza degli interessi di rateazione dovuti sull'importo delle rate successive alla prima il giorno successivo al termine di versamento della prima rata, a prescindere dalla data del versamento che ha perfezionato l'adesione. “In breve – si legge nella Circolare - il decorso degli interessi è ancorato al momento in cui è dovuto il pagamento della prima rata”.

Acquiescenza agli avvisi di accertamento o di liquidazione (art. 15, D.Lgs. n. 218/1997)

Il beneficio della riduzione delle sanzioni a un terzo previsto a favore del contribuente “che rinunci sia ad impugnare l'avviso di accertamento o di liquidazione sia a formulare istanza di accertamento con adesione, a condizione che paghi le somme dovute entro il termine per la proposizione del ricorso” è ora esteso anche in relazione agli avvisi di accertamento dell'imposta di registro per occultamento del corrispettivo (art. 72 D.P.R. n. 131/1986); agli avvisi di rettifica e liquidazione dell'imposta di successione in caso di infedele dichiarazione (art. 51 D.Lgs. n. 346/1990); agli avvisi di liquidazione dell'imposta di registro emessi a seguito di decadenza dalle agevolazioni prima casa (Nota II bis dell'art. 1, comma 1, della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. n. 131/1986) e piccola proprietà contadina (art. 2, comma 4-bis, D.L. 194/2009).

Conciliazione giudiziale e accordi di mediazione (artt. 48, 48-bis e 48-ter, D.Lgs. n. 546/1992)

La disciplina di riforma dei due istituti definitori è contenuta nel D.Lgs. n. 156/2015 che per entrambi ha disposto l'applicazione delle norme previste per l'accertamento con adesione: anche per la conciliazione e la mediazione varranno le stesse novità relative ai termini e al numero di rate.

In particolare, in relazione alla conciliazione giudiziale, è ora previsto che il versamento delle intere somme dovute o della prima rata va effettuato entro 20 giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo per la conciliazione fuori udienza o di redazione del processo verbale per la conciliazione in udienza. Per quanto concerne, invece, gli accordi di mediazione, rimane invariata la regola secondo cui, nelle controversie aventi ad oggetto un atto impositivo o di riscossione, l'accordo di mediazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di 20 giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo, dell'ammontare complessivo delle somme concordate o, in caso di versamento rateale, della prima rata.

Avvisi di liquidazione delle dichiarazioni di successione (art. 38, D.Lgs. n. 346/1990)

Anche in questo caso, la disciplina del pagamento rateale dell'imposta liquidata dall'Ufficio in base alla dichiarazione di successione ai sensi dell'art. 33 D.Lgs. n. 346/1990 prevede modalità speculari a quelle previste per i pagamenti rateali delle somme dovute a seguito della comunicazione degli esiti. Altra novità, riguarda l'accesso alla rateazione che non è più subordinato alla prestazione di garanzie.

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