No alla retroattività dell'obbligo di contraddittorio

La Redazione
02 Agosto 2016

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 13707/2016, ha stabilito che non ha valenza retroattiva l'obbligo del contraddittorio introdotto dal D.L. n. 78/2010.

L'obbligo del contraddittorio con il contribuente non ha valenza retroattiva. Lo conferma la Corte di Cassazione, rigettando il ricorso di un contribuente che impugnava l'avviso di accertamento basato sul redditometro con il quale, a fronte dell'omessa dichiarazione dei redditi, veniva rideterminato il reddito del contribuente ai fini IRPEF per l'anno 2006. La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto le ragioni del contribuente, ma la CTR aveva invece ribaltato il verdetto.

Secondo la Commissione Tributaria Regionale, infatti, non era possibile applicare retroattivamente l'art. 22 del D.L. n. 78/2010, che adeguava l'accertamento sintetico al contesto socio-economico, rendendolo più efficiente e dotandolo di garanzie per il contribuente. “Ed invero – hanno osservato i giudici della Cassazione, nell'ordinanza del 5 luglio 2016 n. 13707, confermando quando affermato precedentemente dalla CTR – solo a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 22 D.L. 78/2010, […] è configurabile l'obbligo di instaurazione preventiva del contradditorio, mediante invito del contribuente a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento e, successivamente, di avviare il procedimento di accertamento con adesione ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218”. La Corte ha quindi osservato come in materia di imposte dirette e di IRAP vada esclusa la configurabilità dell'obbligo generalizzato di instaurazione del contraddittorio per tutti gli accertamenti tributari.

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