Il meccanismo dell’onere deducibile non esclude il rimborso dei versamenti diretti
02 Settembre 2016
L'Agenzia delle Entrate dovrà far fronte alla restituzione di 849.792 euro, richiesti da un contribuente nel lontano 2007. Le somme in questione, prima trattenute dal sostituto d'imposta sui compensi del contribuente relativi al 2003 (circa 1,9 milioni di euro) e poi dallo stesso contribuente restituite in esecuzione di una sentenza del Tribunale, devono essere rimborsate senza se e senza ma.
Così hanno deciso i Giudici di Cassazione (sentenza n. 13400 dello scorso 30 giugno) respingendo una volta per tutte il rinnovato tentativo dell'Agenzia delle Entrate di non pagare, adducendo che il contribuente avrebbe potuto recuperare le somme versate soltanto nei limiti consentiti dal meccanismo dell'onere deducibile previsto dall'allora vigente art. 10 comma 1 lett. d), bis d.P.R. n. 917/1986. Ovvero mediante deduzione delle somme restituite al soggetto erogatore nei limiti di capienza del reddito imponibile dichiarato con riguardo al periodo d'imposta interessato dalla restituzione (nel caso di specie 24.969 euro effettivamente portati in deduzione).
Una tesi bocciata dalla Cassazione secondo cui l'impossibilità di recuperare per intero, mediante il meccanismo delle somme dell'onere deducibile, le imposte trattenute e non dovute “non esclude ed anzi legittima il ricorso alla procedura di rimborso dei versamenti diretti prevista dall'art. 38 d.P.R. n. 602/1973”. Per i Giudici infatti, il diritto al rimborso è integrato “non solo dalla inesistenza originaria dell'obbligo di pagamento, ma anche dalla inesistenza sopravvenuta, sempre che sia osservato il termine di decadenza previsto dal citato art. 38”. |