Utilizzabili gli elementi indiziari acquisiti irritualmente

La Redazione
02 Settembre 2016

In tema di accertamento tributario, è legittima l'utilizzazione di qualsiasi elemento con valore indiziario, anche acquisito in modo irrituale, ad eccezione di quelli la cui inutilizzabilità discende da una specifica previsione di legge.

In tema di accertamento tributario, è legittima l'utilizzazione di qualsiasi elemento con valore indiziario, anche acquisito in modo irrituale, ad eccezione di quelli la cui inutilizzabilità discende da una specifica previsione di legge e salvi i casi in cui venga in considerazione la tutela di diritti fondamentali di rango costituzionale, quali l'inviolabilità della libertà personale, domicilio, ecc.

Con tale assunto i Giudici della Corte, con sentenza n. 17503/2016, hanno ricordato che sono utilizzabili ai fini della pretesa fiscale, nel contraddittorio con il contribuente, i dati bancari trasmessi da autorità finanziarie estere (in questo caso francese) a quella italiana, ai sensi della Direttiva 77/799/CEE del 19 dicembre 1977, senza nessun onere preventivo di verifica da parte delle autorità destinataria.

Il caso in esame vedeva l'Agenzia delle Entrate denunciare la violazione dell'art. 12 del D.L. n. 78/2009 (conv. nella L. 102/2009), la quale chiedeva la censura della sentenza impugnata per aver, il giudice di merito, affermato in maniera erronea l'inutilizzabilità della documentazione posta a fondamento dell'accertamento a carico del contribuente, acquisita nell'ambito di collaborazione informativa internazionale tra Francia e Italia.

Sulla questione la Corte si era già precedentemente espressa (rif. "Lista Falciani") affermando la legittimità dell'utilizzo di qualsiasi elemento con valore indiziario acquisito in modo irrituale purché non leda i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione. Nel caso oggetto di disamina non vi sono ragioni, secondo i Giudici di legittimità, per ritenere inutilizzabili i dati raccolti, l'Amministrazione non pare dunque aver acquisito tali elementi violando un diritto del contribuente. Non ha rilievo l'illecito commesso dal dipendente che ha violato il dovere di fedeltà verso l'istituto datore di lavoro e di riservatezza dei dati bancari (i quali ricordiamo non sono coperti da garanzie costituzionali). La Corte in definitiva accoglie il ricorso delle Entrate.

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