Accertamento sintetico e prova dell'ulteriore reddito

La Redazione
02 Settembre 2016

Ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. n. 600/1973 l'accertamento effettuato con metodo sintetico non impedisce al contribuente di dimostrare che il maggior reddito determinato o determinabile...

Ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. n. 600/1973 l'accertamento effettuato con metodo sintetico non impedisce al contribuente di dimostrare che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito, in tutto o in parte, da redditi esenti o soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta. Tuttavia, la citata disposizione prevede anche che "l'entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione". Viene richiesto più della mera prova della disponibilità di ulteriori redditi, esenti ovvero soggetti a ritenute alla fonte; in particolare si richiede al contribuente la prova che tali redditi siano stati utilizzati per coprire le spese contestate.

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