L’illegittimità costituzionale di una norma non consente la proposizione di motivi aggiunti

La Redazione
01 Settembre 2015

Nel processo tributario, caratterizzato da una domanda impugnatoria dell'atto del fisco per vizi formali o sostanziali, l'oggetto del giudizio è circoscritto dai motivi di contestazione dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa dell'Amministrazione.

Nel processo tributario, caratterizzato da una domanda impugnatoria dell'atto del fisco per vizi formali o sostanziali, l'oggetto del giudizio è circoscritto dai motivi di contestazione dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa dell'Amministrazione che il contribuente deve dedurre specificamente nel ricorso introduttivo di primo grado, che può modificare o integrare solo con motivi aggiunti, consentiti, ex art. 24 D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nella limitata e peculiare ipotesi di “deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione”, mentre la possibilità di depositare documenti, fino a venti giorni prima dalla data di trattazione, e memorie illustrative sino a dieci giorni prima, ha lo scopo di illustrare ed argomentare i motivi di ricorso, senza modificarne il thema decidendum.

Anche l'intervento di una pronuncia con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima una norma di legge non rappresenta una sopravvenienza che legittima la proposizione di ulteriori doglianze.

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