La rottamazione non giustifica il mancato pagamento degli anni precedenti

La Redazione
02 Ottobre 2015

Nella sentenza n. 19441/2015, i Giudici della Corte di Cassazione hanno anche ricordato come il termine di notificazione dell'avviso di accertamento si intende osservato, per il notificante, alla data di spedizione dell'atto.

La rottamazione di un'auto non esenta dal pagamento della tassa automobilistica per gli anni precedenti. Della questione si è parlato in Corte di Cassazione, con la sentenza depositata il 30 settembre 2015, n. 19441.

La controversia concerneva l'impugnazione dell'avviso di accertamento e l'irrogazione di sanzioni relative alla tassa automobilistica dovuta dal contribuente per l'anno 2001: tra i motivi esposti dal contribuente, quello che l'auto era stata rottamata l'anno seguente. Ebbene, già la CTR aveva rigettato il ricorso, affermando che la rottamazione del veicolo nel 2002 non esentava il contribuente dal pagamento della tassa per l'anno precedente. Inoltre, si faceva presente che l'art. 37, D.L. 30 settembre 2003 n. 269 aveva prorogato tutti i termini per l'accertamento compresi tra il 2 gennaio 2003 e il 31 dicembre 2005.

La Cassazione non è stata più clemente della Commissione Regionale. Hanno affermato i Giudici: “L'art. 37, D.L. 30 settembre 2003 n. 269 (convertito nella Legge 24 novembre 2003, n. 326) che ha differito al 31 dicembre 2005 il recupero delle tasse dovute per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri, non subordina la proroga del termine ad alcun adempimento formale da parte dell'Amministrazione regionale”. Il contribuente lamentava però anche la data di consegna dell'atto (il 3 gennaio 2006): i giudici hanno ribattuto che il termine di notificazione si intende osservato, per il notificante, alla data di spedizione dell'atto, attestato correttamente al 31 dicembre.

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