Nessuna sanzione per il contribuente vittima delle prassi discordanti
02 Ottobre 2015
E se le disposizioni delle Entrate fossero tra loro discordanti? In caso di incertezza normativa si potrà far leva su un nuovo pronunciamento dei giudici della Cassazione, che hanno accordato l'esenzione dalle sanzioni fiscali per il contribuente che si era perso nel groviglio delle diverse prassi. La sentenza è quella depositata il 30 settembre 2015, n. 19412, nella quale la Corte ha accolto uno dei motivi di ricorso presentati da una società che, in virtù di alcuni sconti praticati, aveva usufruito della detrazione fiscale. Proprio sulle oggettive difficoltà interpretative delle norme sul detto “sconto” verteva uno dei punti della questione; e i giudici hanno dovuto convenire con il contribuente, anche in virtù del comportamento definito “ondivago” della Pubblica Amministrazione, più volte ritornata sulla materia con tre documenti di prassi (Risoluzione 120/E/2004; 36/E/2008 e la Nota n. 74786/2009); inoltre, la stessa Agenzia aveva ammesso che la questione aveva dato luogo, a partire dal 2007, ad un “diffuso contenzioso”. Per i Giudici di piazza Cavour, chiamati a valutare nel diritto la vicenda, “sussiste errore esimente, determinato dalla incertezza normativa […] soltanto quando la disciplina normativa da applicare si articoli in una pluralità di prescrizioni, con un coordinamento concettualmente difficoltoso per equivocità di contenuto, derivante da elementi positivi di confusione”. Chiaramente – proseguono gli Ermellini – sul contribuente ricade l'onere di dimostrare tale incertezza, ed il giudice è chiamato ad accertare la ragionevolezza della posizione. In virtù di questi fatti, preso atto della situazione, i giudici hanno accolto il ricorso, cassando la precedente sentenza di appello. |