Illegittimo l'avviso di liquidazione di maggiore imposta di registro basato sui soli valori OMI
02 Ottobre 2017
In tema di imposte derivanti dalla compravendita di immobile, va considerato che l'accertamento, da parte dell'Amministrazione Finanziaria, del “valore venale in comune commercio”, di cui al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 51, comma 2, ai fini della determinazione della base imponibile, non può basarsi unicamente sulle sole quotazioni OMI. Tali valori costituiscono solo meri elementi indiziari dell'evasione immobiliare: un riferimento utilizzabile dall'Ufficio per ricostruire il valore venale dell'atto, capace di sostenere l'accertamento tributario solo se accompagnato e rafforzato da altri, e più convincenti, elementi probatori, come riconosciuto anche dall'Agenzia delle Entrate con Circolare n. 16/E del 28 aprile 2016. |