Legittimo l'accertamento parziale fondato su presunzioni

La Redazione
02 Novembre 2015

La Suprema Corte con sentenza n. 21894/2015 riconosce che ai fini dell'accertamento parziale, non è richiesta una prova sicura del maggior reddito supposto da parte dell'ufficio.

L'accertamento parziale può essere basato anche su delle supposizioni di un reddito non dichiarato. Lo hanno affermato i Giudici della Cassazione con la sentenza del 28 ottobre 2015 n. 21984. In essa, i Giudici erano stati chiamati a valutare in diritto l'impugnazione di una precedente sentenza di appello effettuata dalle Entrate; nel merito, i Giudici regionali avevano ritenuto illegittimo l'avviso di accertamento per IVA, IRPEG ed IRAP notificato ad una società per ricavi non contabilizzati. Secondo il Giudice di appello, l'accertamento parziale era stato fondato su presunzioni, “non essendo stata operata la comparazione tra quanto dichiarato dal contribuente ed i dati in possesso dell'Amministrazione”. Insomma, mancavano i presupposti di elementi di fatto certi sui quali basare l'accertamento.

“L'accertamento parziale – hanno affermato i Giudici – non costituisce un metodo di accertamento autonomo rispetto alle previsioni di cui agli artt. 38 e 39 del D.P.R. 600/1973, ai fini reddituali, e artt. 54 e 55 del D.P.R. 633/1972 ai fini IVA, né prevede limiti in relazione al metodo di accertamento induttivo, consentito, in linea di principio, anche in presenza di contabilità tenuta in modo regolare, quanto piuttosto una modalità procedurale che segue le stesse regole previste per gli accertamenti”. Hanno ancora chiarito i giudici che l'uso dell'accertamento parziale è facoltà degli uffici, anche quando pervenga una segnalazione o un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza che fornisca in tal modo elementi che lascino supporre la presenza di un reddito non dichiarato. Gli uffici delle Entrate possono quindi procedere con l'accertamento parziale, che non è circoscritto all'accertamento del reddito di impresa o ad alcune categorie di redditi; inoltre, non è richiesto all'ufficio di fornire una prova sicura del maggior reddito supposto, “prova che può invece essere raggiunta anche con le presunzioni di cui alla fonte legale”. Per via di questi elementi, il ricorso delle Entrate è stato accolto, con la cassazione della sentenza di appello.

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