Aiuti di stato: escluso dal regime de minimis il settore dei trasporti

La Redazione
02 Novembre 2015

La norma di cui al comma 10, art. 7, L. 388/2000 istituisce un credito d'imposta a fronte dell'incremento occupazionale derivante da contratti a tempo indeterminato, che tendenzialmente soggiace in quanto aiuto di Stato al regime de minimis di cui alla normativa europea.

La norma di cui al comma 10, art. 7, L. 388/2000 istituisce un credito d'imposta a fronte dell'incremento occupazionale derivante da contratti a tempo indeterminato, che tendenzialmente soggiace in quanto aiuto di Stato al regime de minimis di cui alla normativa europea. Nell'ambito di siffatto regime, le pubbliche autorità possono dunque erogare aiuti alle imprese di qualsiasi dimensione senza obbligo di notifica, nel rispetto delle condizioni di cui al Regolamento UE n. 1407/2013.

Tale regime però, per espressa previsione di norma comunitaria, è escluso per il settore dei trasporti, anche laddove l'aiuto sia destinato a creare rapporti di lavoro (cfr. Regolamento CE 2204/2002).

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