Assegnazione agevolata ai soci e cessazione della società

04 Novembre 2016

È noto che la normativa sull'assegnazione agevolata dei beni ai soci (articolo 1, commi da 115 a 120, della Legge di Stabilità 2016 – Legge n. 208/2015) attiene tanto le società in nome collettivo e in accomandita semplice, che quelle società a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni.

Si assegna il bene della società ai due soci al valore catastale e si effettua anche la cessazione della società. Ho comportamenti differenti da parte di due notai. Uno fa l'assegnazione agevolata e fa cessare la società, dichiarando in atto che tutte le eventuali imposte e passività future si assumono pro quota dai soci e, quindi, anche l'imposta sostitutiva dovrà essere pagata dai soci: ma con quale codice fiscale, quello del socio o quello della società cessata? L'altro Notaio non vuole far cessare la società perché afferma che vi è un debito per l'imposta sostitutiva e che quindi, fino a quando non viene pagata, la società rimane in vita. Come è corretto agire? L'imposta sostitutiva deve essere pagata da uno dei due soci, con quale codice fiscale nel caso?

Va premesso che, per rispondere in modo esaustivo, occorrerebbe conoscere se a formare oggetto del quesito sia una società di persone ovvero di capitali: è noto, infatti, che la normativa sull'assegnazione agevolata dei beni ai soci (articolo 1, commi da 115 a 120, della legge di Stabilità 2016 – legge n. 208/2015) attiene tanto le società in nome collettivo e in accomandita semplice, che quelle società a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni.

Tuttavia, è possibile fornire, comunque, una risposta pertinente, pur prescindendo dalla diversa forma giuridica.

Ebbene, venendo alla formulazione del quesito, la soluzione adottata dal secondo notaio appare, formalmente, la più corretta.

Infatti, la permanenza in vita del soggetto societario fino al pagamento del debito fiscale e, pertanto anche nell'ipotesi dell'imposta sostitutiva, risponde a un criterio di corretta gestione prima ancora che di corrispondenza, anche formale, tra la titolarità del debito e l'esecuzione del versamento, che avviene da parte del medesimo soggetto in capo al quale è sorto.

Se è questa, dunque, ad apparire la soluzione più rigorosa, l'eventualità proposta dal primo notaio e, dunque, la cessazione della società prima che l'imposta sostitutiva venga pagata, di fatto non osterebbe al pagamento del debito da parte dei singoli soci ed, eventualmente, all'eventuale recupero coattivo e ciò tanto nell'ipotesi in cui si tratti di una società di persone, che nell'ipotesi in cui si tratti di una società di capitali.

Nel primo caso, infatti, la responsabilità solidale e illimitata dei due soci, nel caso di una s.n.c., ovvero del socio accomandatario, nel caso di una s.a.s., trasferirebbe, di fatto, la titolarità del debito in capo a questi. Pertanto, nonostante la cessazione della società, sarebbero i due soci, ovvero uno solo di essi ad assumere, necessariamente, il debito, restando indifferente, sotto tale profilo, quale codice fiscale utilizzare; fermo restando che il pagamento potrebbe avvenire anche utilizzando la partita IVA della società cessata, come accade per i versamenti a saldo effettuati dopo l'estinzione e relativi all'esercizio di chiusura dell'attività.

Per la stessa ragione, in caso di mancato pagamento i soci si vedrebbero recapitare l'accertamento del fisco, quali debitori, in proprio, del debito della società cessata.

Alla stessa conclusione, ma per ragioni diverse, si perverrebbe nell'eventualità in cui a cessare sia una stata una società di capitali: in questo caso, infatti, l'ultrattività quinquennale prevista, per le società cessate dopo il 13 dicembre 2014, dall'articolo 28, quarto comma, del D.Lgs. n. 175/2014 è valida anche ai fini della riscossione.

Per questo, resterebbe irrilevante il mancato pagamento del debito da parte della società prima della cessazione, in quanto avverrebbe, comunque, nel più lungo orizzonte temporale previsto dalla norma, utilizzando, anche in questo caso, la medesima partita IVA del soggetto estinto.

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