Dalle Dogane chiarimenti su come sanare le violazioni del Codice del consumo

La Redazione
02 Dicembre 2016

L'Agenzia delle Dogane ha chiarito, con una comunicazione diffusa nella giornata di ieri, come definire e versare la sanzione amministrativa prevista dal codice del consumo per la violazione delle disposizioni sulle informazioni dei prodotti accertata da funzionari doganali.

Al via la definizione delle sanzioni richieste dalle Dogane a chi non riporti sul prodotto o sulla confezione dello stesso, in forme chiaramente visibili e leggibili, le indicazioni prescritte dal codice di consumo (art. 6 D.Lgs. n. 206/2005), che riguardano, a titolo di esempio, la denominazione legale o merceologica del prodotto, il nome o la ragione sociale o marchio, la sede legale del produttore o dell'importatore. Ieri, tramite una comunicazione pubblicata sul proprio sito internet, le Dogane hanno chiarito come definire per le vie brevi e come versare le menzionate sanzioni amministrative che vanno da 516 euro a 25.823 euro (art. 12 D.Lgs. n. 206/2005).

Secondo le indicazioni fornite, la definizione dovrà avvenire entro 60 giorni dalla contestazione - o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione - mediante il versamento, da effettuarsi con il modello F23 tramite istituti di credito od uffici postali, della sanzione amministrativa nella misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento (art. 16 L. n. 689/1981).

Nel modello F23, hanno precisato le Dogane, devono essere indicati gli estremi del processo verbale ed il codice tributo “741-T” (Multe inflitte dalle autorità giudiziarie ed amministrative-oblazione), oppure il codice tributo “422 T” qualora i processi verbali di contestazione siano stati redatti da funzionari doganali congiuntamente con i militari della Guardia di Finanza. Nel campo 6 “codice ufficio o ente” dovranno essere indicati codici meccanografici identificativi degli Uffici doganali istituiti dall'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 17 novembre 2016, n. 105/E.

Dell'avvenuto versamento in misura ridotta il trasgressore è infine tenuto a darne tempestiva comunicazione all'ufficio doganale che ha contestato la violazione trasmettendo copia della relativa quietanza, al fine di evitare l'inoltro alla competente Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del rapporto amministrativo previsto dall'art. 17, L. n. 689/1981.

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