Infalcidiabilità del credito IVA nell’ambito del concordato preventivo
03 Gennaio 2017
La previsione dell'infalcidiabilità del credito IVA di cui all'art. 182-ter l.fall. trova applicazione solo nell'ipotesi di proposta di concordato accompagnata da una transazione fiscale.
Con la pronuncia in esame, le Sezioni Unite, compongono, dopo molti anni, il contrasto interpretativo in merito alla questione del credito IVA nell'ambito del concordato preventivo (si vedano, sul punto, Cass. n. 22931 e 22932, entrambe del 4 novembre 2011). La sentenza interviene, tuttavia, quando, la Legge di Bilancio 2017, ha modificato il dettato normativo di cui all'art. 182-ter l. fall., prevedendo non solo il pagamento dilazionato dell'IVA e delle ritenute operate e non versate, ma anche la falcidiabilità di tali crediti in presenza di determinati poresupposti.
Una Srl proponeva ricorso avverso il decreto della Corte d'Appello che rigettava la domanda di omologazione del concordato preventivo. I giudici del merito ritenevano che, anche quando non connessa a una transazione fiscale, la proposta di concordato preventivo sia inammissibile, in quanto formulata in violazione del divieto di falcidia del credito per IVA, imposto dall'art. 182-ter l. fall. con disposizione di natura sostanziale ed eccezionale applicabile in qualsiasi contesto procedimentale.
Il concordato con transazione fiscale è una speciale figura di concordato preventivo: sia perché viene ovviamente in rilievo solo quando vi siano debiti tributari; sia perché, anche in presenza di debiti tributari, è possibile un concordato preventivo senza transazione fiscale. Tuttavia, se tra le due fattispecie di concordato preventivo v'è, come è evidente, un rapporto di specialità, non è possibile estendere alla fattispecie generale, del concordato senza transazione fiscale, la disciplina della fattispecie speciale, del concordato con transazione fiscale. Solo se si ipotizzasse l'obbligatorietà della transazione fiscale, si potrebbe riconoscere l'infalcidiabilità del credito IVA in qualsiasi concordato.
Concordato con transazione fiscale e infalcidiabilità del credito IVA: nell'ambito della disciplina speciale del concordato con transazione fiscale, l'infalcidiabilità del credito IVA rappresenta un'eccezione alla regola della falcidiabilità dei crediti privilegiati anche tributari. Tale eccezione non può estendersi automaticamente oltre l'ambito di applicazione della disciplina speciale in cui è inclusa, come dimostra il fatto che la sua applicazione al procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento ne ha richiesto l'espressa previsione nell'art. 7 della L. n. 3/2012. |