Nessuna confisca sui beni futuri non individuati né individuabili
03 Febbraio 2016
Nessuna confisca sui proventi dell'attività illecita di un presunto evasore fiscale. I Giudici della Cassazione, con la sentenza del 1° febbraio 2016, n. 4097, hanno accolto il ricorso presentato da una S.r.l., affermando che la confisca non può essere disposta sui beni futuri.
Il GIP, disponendo la confisca per equivalente, aveva ricordato che essa è applicabile anche nel caso di patteggiamento e può essere disposta anche se non preceduta dal sequestro ad essa funzionale. Il ricorrente, però, lamentava che fosse stata disposta la confisca per equivalente su beni futuri, non specificamente individuati né individuabili.
A tal proposito, i Giudici della Corte hanno asserito che “nei casi in cui non sia possibile agire direttamente sui beni costituenti il profitto o il prezzo del reato a causa del loro mancato reperimento è consentito, attraverso il trasferimento del vincolo dall'oggetto diretto all'equivalente, di apprendere utilità patrimoniali di valore corrispondente di cui il reo abbia comunque disponibilità”. Né la confisca per equivalente deve necessariamente essere preceduta dal sequestro preventivo ad essa funzionale, perché deve ricadere bensì sui beni di disponibilità del reo, per un valore eguale a quello che costituisce il prezzo o il profitto del reato; e, in campo tributario, il profitto del reato generalmente si identifica con l'ammontare delle ritenute o dell'imposta sottratta al Fisco.
Ciò detto, però, si pone il problema della censura mossa dal contribuente: a differenza del sequestro preventivo, il sequestro funzionale alla confisca per equivalente ha infatti valenza “sanzionatoria, per cui non sono sottoponibili a tale vincolo i beni meramente futuri”. Se la proiezione sul futuro non è applicabile, è certamente possibile spostare l'ablazione su altri beni ricadenti nelle disponibilità del contribuente, purché si tratti di beni “che ricadono nella sua sfera di disponibilità, e non certo su beni futuri, non individuati né individuabili”. |