Il sindacato del giudice tributario sugli atti paritetici di incarico

La Redazione
03 Febbraio 2016

Gli atti impositivi autoritativi e gli atti paritetici di incarico non possono essere immediatamente sindacabili dal giudice tributario né in via incidentale pregiudiziale, né in via diretta.

In pendenza dell'impugnazione del regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate (da cui è scaturita la declaratoria di incostituzionalità dell'art. 8, comma 24, D.L. 2 marzo 2012, n. 16), permanendo esso in vigore, gli atti paritetici di incarico e gli atti impositivi autoritativi non possono essere immediatamente sindacabili dal giudice tributario, né in via incidentale pregiudiziale, né in via diretta (cfr. CdS, n. 8/1963).

A ben vedere, in simile schema, oltre al regolamento di amministrazione oggetto di impugnazione dinanzi al giudice amministrativo ed all'atto impositivo impugnato dinanzi al giudice tributario (che si pone come atto finale a valle dell'illegittimità riflessa costituzionale e amministrativa), si colloca in posizione intermedia un ulteriore atto presupposto, vero cuore della materia del contendere, che è l'atto di conferimento di mansioni superiori dirigenziali e che rientrerebbe nella giurisdizione del giudice del lavoro.

L'esistenza quindi dell'atto paritetico di conferimento delle mansioni superiori, una volta intervenuta la sentenza di annullamento del giudice amministrativo, impedisce al giudice tributario di annullare o dichiarare nullo automaticamente d'ufficio l'avviso d'accertamento, poiché si pone quale presupposto il sindacato pregiudiziale incidentale – ma necessario – sul suddetto atto paritetico di incarico, che deve essere comunque impugnato dal ricorrente, visto il divieto per il giudice ex art. 115 c.p.c. e può essere sindacato dal giudice tributario in via incidentale ai sensi dell'art. 2 co. 3 del D.lgs. n. 546/1992, come introdotto dall'art. 12 della Legge n. 448/2001.

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