Decorrenza dei nuovi termini di accertamento
05 Febbraio 2016
I nuovi termini di accertamento introdotti dalla Legge di Stabilità 2016 a decorrere da quale periodo d'imposta vengono applicati?
La Legge di Stabilità 2016 stravolge l'intera disciplina sulla decadenza accertativa in materia di IVA e imposte sui redditi; nella sostanza, il Legislatore realizza un compromesso tra il termine “ordinario” e il termine “raddoppiato” in presenza di violazioni penali disciplinate dal D.Lgs. n. 74/2000.
Innanzitutto, viene soppressa in toto la disciplina concernente la decadenza dal potere accertativo in presenza di violazioni alla legge penal-tributaria; di conseguenza, a prescindere dalla presenza o meno di responsabilità di tal genere, si applicherà la disciplina ordinaria che, tuttavia, subisce una sostanziale modifica che si pone sostanzialmente a favore dell'Amministrazione finanziaria, concedendo alla stessa termini più ampi, rispetto al previgente regime, per poter notificare i propri atti impositivi.
Più in particolare, a seguito delle modifiche apportate al primo comma degli artt. 59, del D.P.R. n. 633/1972 e 43 del D.P.R. n. 600/1973 ad opera, rispettivamente, dei commi 130 e 131 dell'art. 1, Legge n. 208/2015, per le annualità d'imposta per le quali il contribuente ha presentato la dichiarazione, l'Agenzia avrà tempo fino al 31 dicembre del quinto anno (in luogo del quarto anno prima previsto) successivo a quello di presentazione della stessa dichiarazione; nella sostanza l'Amministrazione finanziaria verrà a disporre di un'annualità aggiuntiva rispetto al passato.
Ai sensi del revisionato comma 2, delle medesime disposizioni, nel caso di omessa dichiarazione, invece, l'Agenzia potrà notificare l'avviso di accertamento entro il settimo anno (in luogo del quinto prima sancito) successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata disponendo, in tal modo, di ben due annualità aggiuntive rispetto al passato.
In ogni caso, i nuovi termini temporali, maggiori, di cui dispone l'Amministrazione finanziaria per poter notificare i propri accertamenti prescindono dalla commissione o meno di violazioni di rilevanza penal-tributaria nei singoli anni di imposta interessati.
Quanto alla decorrenza della nuova disciplina, il successivo comma 132, del medesimo art. 1 della Legge n. 208/2015, stabilisce che i termini più ampi per procedere alla notificazione dei provvedimenti impositivi da parte dell'Amministrazione finanziaria, opereranno a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016.
In altri termini, per i periodi d'imposta coincidenti con l'anno solare le nuove regole si applicheranno a partire dalle dichiarazioni relative all'anno 2016 (Unico, IVA, IRAP, 730, 770 / 2017).
Di contro, come precisato nel medesimo comma 132, per gli accertamenti relativi alle pregresse annualità d'imposta (quindi, fino all'annualità 2015 compresa, per i soggetti ccdd. “solari”), rimangono valide le precedenti disposizioni in termini di decadenza dell'azione accertativa, come modificate dal D.Lgs n. 128/2015; così, a titolo esemplificativo, le dichiarazioni che saranno presentate il prossimo settembre 2016, relative al periodo di imposta 2015, potranno essere rettificate dall'ufficio entro il 31 dicembre 2020, ovvero, in presenza di reati tributari, purché rapportati entro tale termine alla competente Autorità Giudiziaria, entro il 31 dicembre 2024. |