L'esistenza di autonoma organizzazione può essere desunta dalla compagine di supporto
03 Febbraio 2017
Il Giudice di merito può desumere l'esistenza di un'autonoma organizzazione dal fatto che il professionista si avvalga di una compagine di supporto. Lo ricorda la Corte di Cassazione con l'ordinanza del 25 gennaio 2017 n. 1868. In essa, i giudici romani hanno accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate avverso la decisione della CTR, che aveva stimato l'attività della parte contribuente – un medico anestesista – sprovvista del requisito dell'autonoma organizzazione. Per il Fisco, invece, tale attività era «espletata con partecipazione ad un'associazione professionale» ed era pertanto assoggettabile ad IRAP.
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. E questo perché la sentenza del giudice di merito si discostava dai principi espressi dalle Sezioni Unite (sentenza n. 7371/2016), laddove si affermava che l'esercizio di professioni in forma societaria costituisce, ex lege, presupposto dell'imposta regionale sulle attività produttive senza che fosse necessario accertare l'esistenza di un'autonoma organizzazione.
«Questa Corte – hanno detto i Giudici di legittimità – ha espresso che il giudice di merito può desumere l'esistenza di un'autonoma organizzazione dal fatto che l'esercente attività autonoma si avvalga di una compagine di supporto, estendendo necessariamente l'accertamento giudiziale alla natura, ossia alla struttura ed alla funzione del relativo rapporto giuridico». Nella fattispecie, il rapporto con l'associazione professionale era delineato dall'atto costitutivo, che recitava come “l'associazione ha per oggetto l'esercizio in forma associata della professione medico traumatologica”. Il che, secondo la Corte, porterebbe la fattispecie «ben al di fuori del perimetro esonerativo della cosiddetta medicina di gruppo». |