L'adesione al SSN non è indice di presenza di autonoma organizzazione
03 Febbraio 2017
Il solo fatto che l'esercente, un'attività professionale, operi nell'ambito di una persona giuridica non può far scaturire la presunzione dell'esistenza di un'autonoma organizzazione. Lo ribadiscono i Giudici della Corte di Cassazione con l'ordinanza del 25 gennaio 2017, n. 1866. Con essa, i Giudici hanno respinto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, che aveva impugnato la sentenza di appello favorevole ad un contribuente, medico di base associato al Servizio Sanitario Nazionale, il quale chiedeva il rimborso dell'IRAP versata per gli anni di imposta dal 2005 al 2009. L'Agenzia delle Entrate, invece, stimava il requisito dell'autonoma organizzazione sussistente in virtù dell'adesione del contribuente al SSN, in quanto la sua attività era esercitata senza attrezzature e con l'ausilio di personale nonostante l'adesione ad una cooperativa di medici.
«Il contribuente, medico di base del SSN, non opera oltre i limiti quantitativi e qualitativi di supporto indicati dalle Sezioni Unite nelle sentenze n. 9451/2016 e n. 7291/2016 – hanno scritto dalla Corte che nell'ordinanza – Infatti, con insindacabile accertamento di fatto neppure censurato, il giudice di merito ha appurato che il contribuente semplicemente presta la sua opera in una cooperativa sanitaria. In disparte i rilievi che in controricorso si fanno circa l'effettivo oggetto sociale della compagine, si osserva che il Fisco non può desumere l'esistenza di un'autonoma organizzazione servente dal solo fatto che l'esercente un'attività professionale operi nell'ambito di una persona giuridica, senza allegare alcunché circa la natura, la struttura e la funzione dei rapporti giuridici tra le parti e la responsabilità effettiva dell'organizzazione sociale». |