Transazione stragiudiziale: la registrazione è rimborsabile solo se l'Amministrazione vi abbia preso parte
03 Marzo 2016
Con le ordinanze n. 3687/2016 e 3759/2016, i Giudici della Corte di Cassazione hanno affermato che, nell'ambito della transazione stragiudiziale tra le parti, il diritto al rimborso dell'imposta di registro corrisposta in forza della sentenza di primo grado sorge solo se l'Amministrazione dello Stato sia stata essa stessa parte dell'accordo transattivo, attesa la necessità - sottesa all'equiparazione della transazione stragiudiziale alla sentenza passata in giudicato prevista dall'art. 37 del D.P.R. n. 131/1986 - di impedire indebite sottrazioni all'obbligazione tributaria.
La vicenda prende avvio dall'impugnativa proposta dai contribuenti in relazione al silenzio rifiuto opposto dall'Amministrazione finanziaria avverso una richiesta di restituzione dell'imposta pagata per la registrazione della sentenza avente ad oggetto una divisione di immobili.
La CTR ha accolto il ricorso dei contribuenti sostenendo che le parti avessero rispettato sia la prescrizione indicata dall'art. 37 cit. (ovvero espletato l'invito rivolto l'Amministrazione affinché prendesse parte alla transazione), sia la ratio antielusiva della norma (l'atto è stato stipulato dinnanzi ad un Notaio). Concludeva, dunque, la CTR che il presupposto dell'imposta di registro era effettivamente venuto meno, non essendosi attuato alcun trasferimento di immobili giacché gli stessi rimasti in comunione tra le parti.
I Giudici della Suprema Corte non concordarno con tale percorso ermeneutico. Occorre innnanzitutto chiarire se un atto di transazione stragiudiziale redatto dinnanzi a Notaio integri o meno il tipo di atto previsto dalla norma in esame al fine di ottenere il rimborso. L'interpretazione della Corte è restrittiva. L'equiparazione disposta dal citato art. 37 della conciliazione giudiziale e della transazione stragiudiaziale, non è invocabile se parte di questi atti sono i Comuni, la cui amministrazione seppur pubblica non è statuale; oltre che il diritto al rimborso dell'imposta in commento sorge solo ove all'atto abbia partecipato l'Amministrazione finanziaria.
Alla luce di tali principi, la Corte di Cassazione afferma che la transazione extragiudiziale cui l'Amministrazione non abbia preso parte non può essere equiparata alla sentenza passata in giudicato, accogliendo così il ricorso e cassando la sentenza impugnata.
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