Confiscabilità correlata alla pericolosità del soggetto

La Redazione
03 Marzo 2016

La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8389/2016, ha evidenziato che la confiscabilità dei beni debba essere correlata alla pericolosità del soggetto, dunque non possono essere oggetto di confisca i beni che sono stati acquistati nel periodo temporale in cui la condotta dell'imputato non si è connotata come socialmente pericolosa.

I beni acquistati in tempi non sospetti non possono essere oggetto di un provvedimento di confisca. Ad affermarlo sono i Giudici della Corte di Cassazione con la sentenza del 1° marzo 2016, n. 8389.

Un contribuente, per sospetta evasione fiscale, era stato condannato alla confisca preventiva dei beni appartenenti a lui ed ai suoi congiunti. I Giudici avevano considerato fittizia l'intestazione dei beni ai familiari conviventi, osservando anche la sproporzione tra i beni posseduti e le attività economiche dell'imputato. Il ricorso presentato dal contribuente parve però fondato dalla Corte di Cassazione. Infatti, la sproporzione tra beni posseduti e attività economiche non può essere giustificata adducendo proventi da evasione fiscale, “atteso che le disposizioni sulla confisca mirano a sottrarre alla disponibilità dell'interessato tutti i beni che siano frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego, senza distinguere se tali attività siano o meno di tipo mafioso”.

I Giudici della Suprema Corte hanno quindi evidenziato come la confiscabilità dei beni debba essere correlata alla pericolosità del soggetto, e che “non può disporsi confisca di quei beni che non siano stati acquistati nel periodo temporale in cui la condotta del presupposto non si è connotata come espressiva di pericolosità sociale”. In rapporto alla pericolosità del soggetto, è compito del Giudice stabilire se essa riguardi l'intero “percorso esistenziale” dell'imputato, oppure se sia circoscritta ad un particolare momento temporale, quale quello individuato dall'accusa.

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