Impugnazione valida anche se la contestazione non riguarda la cartella
03 Marzo 2017
Il ricorso avverso la cartella di pagamento non si può limitare alla sola contestazione dei vizi propri, ma può anche essere basato sui dati evidenziati dal contribuente nella propria dichiarazione. Lo hanno affermato i Giudici della Corte di Cassazione con la sentenza del 28 febbraio 2017, n. 5129. In essa, i Supremi Giudici hanno accolto il ricorso presentato da un contribuente, cassando la precedente sentenza di appello favorevole all'Agenzia delle Entrate.
Nel caso in esame, i Giudici hanno esaminato la vicenda di un contribuente che contestava una cartella di pagamento emessa nei confronti di un professionista. Secondo la Cassazione, la CTR, laddove aveva asserito che “il ricorso si deve limitare alla contestazione dei vizi propri della cartella e di niente altro”, si era posta in aperto contrasto con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia. Infatti, in merito all'impugnazione delle cartelle di pagamento emesse a seguito di controllo automatizzato, la Corte di Cassazione ha più volte ribadito che essa “non è preclusa dal fatto che l'atto impositivo sia fondato sui dati evidenziati dal contribuente nella propria dichiarazione, in quanto tale conclusione presupporrebbe la irretrattabilità delle dichiarazioni del contribuente che, invece, avendo natura di dichiarazioni di scienza, sono emendabili in ragione dell'acquisizione di nuovi elementi di conoscenza o di valutazione”. Il ricorso del contribuente è stato accolto e la sentenza di merito è stata cassata con rinvio ad altra Commissione della CTR. |