Garanzie sui rimborsi IVA: la Legge Europea 2017 apporta delle novità

La Redazione
03 Aprile 2017

Approvato dal Consiglio dei Ministri in via preliminare, lo scorso venerdì 31 marzo, il disegno di legge che prevede il riconoscimento dello 0,15% dell'importo garantito per ogni anno di durata della garanzia.

Ristoro forfettario dei costi sostenuti dai soggetti passivi che prestano garanzia a favore dello Stato in relazione a richieste di rimborso dell'IVA; estensione del regime di non imponibilità ai fini IVA delle cessioni all'esportazione; ampliamento delle agevolazioni fiscali per le navi iscritte nei Registri dei Paesi UE.

Sono queste le tre disposizioni a carattere fiscale contenute nel disegno di legge che detta disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (Legge europea 2017), approvato, in esame preliminare, lo scorso 31 marzo dall'esecutivo. Il Provvedimento, si legge nella nota del Governo, “è volto a chiudere tre procedure d'infrazione e tre casi EU Pilot e a superare una delle contestazioni della Commissione europea nell'ambito di un caso EU Pilot, recando altresì norme per la corretta attuazione di due direttive e l'introduzione di alcune modifiche alla Legge n. 234/2012”. Ecco più nel dettaglio in cosa consistono le novità sul piano fiscale.

Rimborsi IVA

Intervenendo sulla disciplina dei rimborsi IVA, il D.L. riconosce una somma pari allo 0,15% dell'importo garantito per ogni anno di durata della garanzia a titolo di ristoro forfettario dei costi sostenuti dai soggetti passivi che prestano garanzia a favore dello Stato in relazione a richieste di rimborso dell'IVA. Secondo quanto indicato nella nota diramata al termine del Consiglio dei Ministri, la novità troverà applicazione a decorrere dalle richieste di rimborso predisposte con la dichiarazione annuale dell'IVA relativa all'anno 2017 e dalle istanze di rimborso infrannuale inerenti al primo trimestre 2018.

Regime di non imponibilità ai fini IVA delle cessioni all'esportazione

Le nuove modifiche riconducono nell'ambito del d.P.R. n. 633/1972 la disciplina sulla non imponibilità IVA delle cessioni effettuate nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti della cooperazione allo sviluppo, iscritti nell'apposito elenco, che provvedono al trasporto ed alla spedizione dei beni all'estero in attuazione di finalità umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo.

Agevolazioni fiscali per le navi iscritte nei Registri dei Paesi dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo (SEE)

Il D.L. estende il regime agevolativo relativo ai soggetti esercenti navi iscritte al Registro Internazionale Italiano (RII), anche nei confronti di soggetti residenti e non, con stabile organizzazione in Italia che utilizzano navi iscritte in Registri di Paesi UE o SEE.

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