Agevolazioni prima casa: il box non rileva ai fini del conteggio della metratura
03 Aprile 2017
In tema di agevolazioni prima casa, la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 8421/2017, ha ricordato che: dalla nozione di superficie utile complessiva va esclusa quella destinata a box-autorimessa; non perché questa non sia includibile, ma perché espressamente eccettuata, nell'esercizio di una tipica scelta legislativa, dall'art. 6 del D.M. 2 agosto 1969.
Nel caso di specie la ricorrente Agenzia delle Entrate revocava le agevolazioni prima casa fruite dal contribuente poiché riteneva non sussistenti i motivi a sostegno dell'esclusione dall'imposizione fiscale. La Commissione tributaria regionale dal canto suo, riteneva invece che, l'immobile ai sensi dell'art. 6 del D.M. 2 agosto 1969, non poteva considerarsi di lusso, infatti nel calcolo di tale superficie utile non doveva tenersi conto di un locale pertinenziale separato, catastalmente classificato C6 e destinato, già al momento del trasferimento, a garage-autorimessa. L'Agenzia solleva eccezione considerando come erronea la decisione esposta dalla CTR, questa (a parer dell'Amministrazione) avrebbe escluso il locale separato – avente natura di deposito, non omologabile a quella di autorimessa – dal conteggio della superficie utile complessiva; nonostante che il locale adibito a deposito, o magazzino, non rientrasse tra i locali eccettuati dall'art. 6 cit.
La questione approda così in Cassazione, quest'ultima – in linea con le considerazioni effettuate in sede di merito – ha ricordato alcune pronunce precedenti, sottolineando il principio secondo il quale "in tema di imposta di registro, per stabilire se un'abitazione sia di lusso e, quindi, esclusa dai benefici per l'acquisto della prima casa ai sensi dell'art. 1 del d.P.R. n. 131/1986, occorre far riferimento alla nozione di «superficie utile complessiva» di cui all'art. 6 cit., in forza del quale è irrilevante il requisito della 'abitabilità' dell'immobile, siccome da esso non richiamato, essendo invece rilevante quello della 'utilizzabilità' degli ambienti, a prescindere dalla loro effettiva abitabilità'" (cfr. Cass. Civ., sez. trib., n. 1173/2016).
Alla luce di siffata disamina se ne evince, dunque, il rigetto della domanda posta dall'Amministrazione ricorrente, con conseguente esclusione dell'appartanenza dell'immobile dalla categoria di lusso per eccedenza dei 240 metri quadrati (con esclusione dal conteggio della superficie utile complessiva la porzione di rimessa).
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