Regime dei minimi e superamento del limite fissato per i beni strumentali

04 Aprile 2017

Se un contribuente "minimo" al terzo anno di attività superasse il limite di acquisto di beni strumentali (17.000 euro, ad esempio), l'anno successivo potrebbe accedere al regime forfettario non avendo superato 20.000 euro di acquisto per beni strumentali nell'anno precedente come concesso dall'attuale normativa?

Passaggio da Regime dei minimi a Regime Forfettario. L'Agenzia ritiene in generale ammesso il passaggio tra i due regimi agevolati ma impone il vincolo di permanenza nei minimi fino al 5° anno di attività se il passaggio non è avvenuto nel 2015 o nel 2016. Anche durante Telefisco 2017 l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto che: "Non è ammesso transitare dal regime dei minimi a regime forfettario se non al decorso del quinquennio (CM 10/2016/E); a tale regola si è derogato esclusivamente nel periodo d'imposta 2014 e 2015, in ragione delle rilevanti novità normative introdotte dalle leggi di bilancio". E se un contribuente "minimo" al terzo anno di attività superasse il limite di acquisto di beni strumentali (17.000 euro, ad esempio), l'anno successivo potrebbe accedere al regime forfettario non avendo superato 20.000 euro di acquisto per beni strumentali nell'anno precedente come concesso dall'attuale normativa?

Al quesito si ritiene di dover dare risposta negativa: nel caso in cui il contribuente assoggettato al regime dei minimi, nel corso del quinquennio superasse il limite di acquisto fissato per i beni strumentali, fuoriesce da detto regime a decorrere dall'anno successivo a quello in cui si verifica la causa di esclusione. Pertanto non sarà possibile il “passaggio” al regime dei forfettari disciplinato dalla Legge di Stabilità 2015 (art. 1, commi da 54 a 89, della L. 23 dicembre 2014, n. 190). A favore di tale conclusione soccorrono più fattori:

  • le uniche deroghe al vincolo di permanenza quinquennale erano previste per i periodi di imposta 2014 e 2015, come precisato dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate 4 aprile 2016, n. 10/E e ribadito nel corso di Telefisco 2017. La richiamata circolare, in particolare, non contempla ipotesi diverse da quelle indicate;
  • l'abrogato art. 1, comma 96, lettera b), della L. 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008) era chiaro nel circoscrivere l'accesso al regime dei minimi ai soggetti che - ferme restando tutte le altre condizioni prescritte dalla normativa - “nel triennio solare precedente non hanno effettuato acquisti di beni strumentali, anche mediante contratti di appalto e locazione, pure finanziaria, per un ammontare superiore a 15.000 euro”.

Si ricorda, per completezza, che il valore degli acquisti di beni strumentali è costituito dall'ammontare dei corrispettivi relativi all'acquisto dei beni mobili e immobili, effettuato anche presso soggetti non titolari di partita IVA; a tal fine non rileva il corrispettivo derivante dall'eventuale successiva cessione del bene strumentale. Sul punto, per un'ulteriore conferma, si cita la Circolare dell'Agenzia delle Entrate 26 febbraio 2008, n. 13/E.

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