Compensi variabili del giudice tributario: spettano per ogni causa definita

La Redazione
03 Maggio 2016

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze con decreto del 5 febbraio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 2 maggio scorso, ha reso noti i criteri per la determinazione del compenso aggiuntivo da corrispondere ai giudici delle Commissioni tributarie provinciali e regionali.

Con il D.M. 5 febbraio 2016 il Ministero delle Finanze ha ritenuto necessario disporre, in attuazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 6086/2014, i criteri per la liquidazione dei compensi aggiuntivi nei casi di riunione dei ricorsi.

Nel decreto si legge che il compenso aggiuntivo spettante ai componenti delle Commissioni tributarie provinciali è dovuto per ogni ricorso definito in primo grado, anche se riunito ad altri ricorsi. Anche per i ricorsi in appello vale lo stesso principio, viene infatti comunicato che il compenso variabile dei giudici spetta su ogni causa definita, andando così ad annullare definitivamente il Provvedimento direttoriale del 22 maggio 2009 che invece prevedeva un unico compenso in appello per i ricorsi riuniti.

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