Determinazione della base imponibile IVA nell'ambito dell'autoconsumo "interno"
03 Maggio 2016
La Causa C-128/14, con sentenza depositata lo scorso 28 aprile, è intervenuta circa la determinazione della base imponibile di una specifica fattispecie di autoconsumo cd. interno, che si verifica quando il bene è “consumato” all'interno dell'impresa per finalità legate all'attività esercitata.
La controversia fra le parti nel procedimento principale verteva sulla determinazione della base imponibile di una cessione, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 7, lettera a), della direttiva CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari. Se da un lato l'Oudeland olandese riteneva che soltanto gli importi versati fino alla data della cessione, ossia gli importi dei canoni annuali scaduti a tale data, nonché i costi del completamento dell'edificio per uffici in discussione, rientrassero nella base imponibile dibattuta, il segretario di Stato alle finanze, per stabilire il valore del diritto d'enfiteusi, intendeva basarsi sul valore capitalizzato della totalità dei canoni.
L'art. 11, parte A, paragrafo 1, lettera b), della sesta direttiva 77/388/CEE, come modificata dalla direttiva 95/7/CE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il valore di un diritto reale che attribuisce al suo titolare un potere di uso su di un bene immobile e i costi del completamento dell'edificio per uffici costruito sul terreno interessato possono essere inclusi nella base imponibile di una cessione, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 7, lettera a), della menzionata direttiva, come modificata, quando il soggetto passivo ha già assolto l'imposta sul valore aggiunto relativa a detto valore e a detti costi, ma parimenti l'ha detratta immediatamente e integralmente.
Nel caso in cui un terreno e un fabbricato in corso di costruzione sul medesimo terreno sono stati acquisiti attraverso la costituzione di un diritto reale che attribuisce al suo titolare un potere di uso sui beni immobili in parola, l'art. 11, parte A, paragrafo 1, lettera b), della sesta direttiva 77/388, come modificata dalla direttiva 95/7, deve essere interpretato nel senso che il valore del diritto reale che va considerato nella base imponibile di una cessione corrisponde al valore degli importi da pagare a titolo di corrispettivo ogni anno nel corso della durata del contratto d'enfiteusi che costituisce suddetto diritto reale ancora da compiersi, rettificati o capitalizzati con il medesimo metodo utilizzato per determinare il valore della costituzione del diritto d'enfiteusi. |