Notifica ad irreperibili: non applicabile verso la persona giuridica
03 Luglio 2017
Gli atti tributari devono essere notificati al contribuente persona giuridica presso la sede della stessa, entro l'ambito del domicilio fiscale, secondo la disciplina dell'art. 145, comma 1, c.p.c. Qualora tale modalità risulti impossibile, si applica il successivo terzo comma dell'art. 145 c.p.c., e la notifica dovrà essere eseguita, ai sensi degli artt. 138, 139 e 141c.p.c., alla persona fisica che rappresenta l'ente. In caso d'impossibilità di procedere anche secondo questa modalità, la notifica dovrà essere eseguita secondo le forme previste per le persone irreperibili dall'art. 140 c.p.c.. In altri termini, la notifica eseguita con il particolare procedimento di cui all'art. 140 c.p.c. (notifica ad irreperibili) può essere effettuata nei confronti della persona fisica legale rappresentante, ma mai nei confronti della sola persona giuridica. Ne discende che la notificazione eseguita con le modalità di cui all'art. 140 c.p.c. non alla persona fisica che rappresentava l'ente, ma a questo ultimo in forma impersonale, essendo estranea a uno schema tipico legale, è inesistente.
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