Falcidiabilità dell’IVA ancora sotto la lente della FNC
03 Agosto 2016
Quali conseguenze dopo la sentenza della Corte di Giustizia Europea 7 aprile 2016, causa C-546/14? Lo spiega Paola Rossi nel suo contributo dal titolo “Ancora sull'intangibilità del credito IVA nelle procedure alternative al fallimento”, che fa seguito al contributo di inizio luglio, dal titolo “la falcidia del credito IVA” della stessa autrice.
Nel contributo viene osservato che «il pagamento parziale dei creditori privilegiati, a seguito della recente pronunzia della CGCE, dovrebbe trovare applicazione anche nel caso del credito IVA, credito di cui - secondo l'insegnamento consolidato della Suprema Corte - l'art. 182-ter L.F. imporrebbe, invece, il pagamento integrale in quanto disciplinato “da una norma sostanziale attinente il trattamento dei crediti nell'ambito dell'esecuzione concorsuale e dettata da motivazioni che attengono alla peculiarità del credito e che prescindono dalle particolari modalità con cui si svolge la procedura di crisi”».
Si tratta di un indirizzo interpretativo fatto proprio anche dalla Corte costituzionale. La Corte di Giustizia europea, recentemente, ha poi affermato con la ormai nota sentenza 7 aprile 2016, causa C-546/14, che “l'obbligo di riscossione effettiva dell'IVA non può essere assoluto ed ammette deroghe specifiche e limitate”, ed ha affermato ritenendo compatibile con il sistema comune dell'IVA “una proposta di concordato liquidatorio che prevede il pagamento parziale dell'imposta a condizione che un esperto indipendente attesti il trattamento deteriore di tale credito nell'alternativa fallimentare”. |