Fatturazione elettronica e abuso del diritto, entrano in vigore i Decreti

La Redazione
01 Settembre 2015

Hanno efficacia da oggi le disposizioni contenute nei Decreti Legislativi n. 127 e 128 del 5 agosto 2015, anche se l'operatività del nuovo art. 10-bis dello Statuto del contribuente, contenete la definizione di abuso del diritto, è rinviata al 1° ottobre.

Partenza o falsa partenza che sia, da oggi entrano in vigore i primi due decreti attuativi della delega fiscale conferita al Governo con la Legge 11 marzo 2014, n. 23: il Decreto che disciplina la trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici (D.Lgs. n. 127/2015) e il decreto che reca disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente (D.Lgs. n. 128/2015). Per quest'ultimo, però, la norma indiscutibilmente più rilevante, quella che disciplina l'abuso del diritto avrà efficacia solo tra un mese, ovvero a decorrere dal prossimo 1° ottobre (come scritto nel decreto, “a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto”).

Si tratta dell'art. 1 che, aggiungendo un nuovo articolo allo Statuto del Contribuente (art. 10-bis della Legge n. 212/2000), inserisce nel nostro ordinamento una nuova e compiuta definizione di abuso del diritto. In particolare, ai sensi delle nuove disposizioni, configurano abuso del diritto “una o più operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti”. È bene sottolineare, però, che, nonostante il differimento dell'efficacia al prossimo ottobre, la disciplina recata dal nuovo art. 10-bis dello Statuto del Contribuente si applicherà anche alle operazioni poste in essere in data anteriore per le quali, alla data del 1° ottobre, “non sia stato notificato il relativo atto impositivo”.

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