Voluntary, quali benefici per procuratori e delegati?

La Redazione
03 Settembre 2015

Tra le questioni passate in rassegna dalla Circolare n. 27/E del 16 luglio, vengono anche precisate le condizioni alle quali un procuratore o un delegato può usufruire del beneficio della riduzione delle sanzioni relative al monitoraggio fiscale e della disapplicazione del raddoppio dei termini.

In termini di benefici premiali, che conseguenze ci sono per procuratore e delegato che, pur intendendo aderire alla voluntary, non possano farlo per volontà altrui?

Il quesito, la cui risposta è tra le tante contenute nella Circolare n. 27/E del 16 luglio scorso, interessa tutti i casi in cui l'intestatario del rapporto (detenuto presso uno degli Stati che ha stipulato con l'Italia un accordo che consenta un effettivo scambio di informazioni ai sensi dell'articolo 26 del modello di Convenzione OCSE) scelga di non aderire alla procedura o comunque di non permettere il rilascio all'intermediario finanziario estero dell'autorizzazione alla trasmissione delle informazioni all'autorità italiana.

Per le Entrate, in tali ipotesi, procuratori e delegati, sebbene non possano produrre il waiver a causa della mancata autorizzazione al rilascio, conservano il diritto ad accedere alla voluntary e possono, a determinate condizioni, anche usufruire dei benefici della riduzione delle sanzioni relative alle violazioni sul monitoraggio fiscale e della disapplicazione del raddoppio dei termini.

L'accesso al regime premiale scatta, infatti, solo se il soggetto delegato riesca a produrre “idonea documentazione comprovante l'avvenuta rinuncia alla delega ovvero la revoca della stessa da parte dell'intestatario, sempre che … non risulti beneficiario economico effettivo delle attività presenti sul rapporto”. A tal fine, la rinuncia alla delega, o la revoca della stessa, dovrà risultare da atto scritto, redatto nelle stesse forme della delega o della procura originarie, e dovrà essere controfirmata dall'intermediario estero presso il quale è detenuto il conto, nonché essere allegata alla relazione illustrativa unitamente ai documenti attestanti il saldo del conto al termine di ogni periodo d'imposta per il quale non è decaduto il potere di contestazione delle violazioni in materia di monitoraggio fiscale.

Si ricorda che i menzionati benefici, consistono:

  • nella riduzione delle sanzioni in materia di monitoraggio fiscale pari a un quarto ovvero alla metà del minimo edittale allorché le attività siano già state o saranno oggetto di rimpatrio in Italia o in un paese facente parte della UE o dello SEE oppure se venga rilasciata l'autorizzazione a trasmettere alle Autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti le attività oggetto di procedura (c.d. waiver);
  • nella disapplicazione del raddoppio dei termini di cui all'art. 12, comma 2-ter, D.L. 78/2009, qualora ricorrano congiuntamente le condizioni previste dall'art. 5-quinquies, comma 4, primo periodo, lettera c), 5 e 7 del D.L. 167/90.

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