Notifica a mezzo raccomandata se il contribuente non risulta trasferito
03 Settembre 2015
Perché la notifica di una cartella di pagamento sia valida, deve essere inviata una raccomandata all'indirizzo del contribuente, qualora il messo notificatore non lo rintracci di persona. Lo hanno detto i Giudici della Cassazione nella sentenza del 26 agosto 2015, n. 17177. La CTR aveva affermato che la modalità di notificazione a mezzo affissione era stata eseguita correttamente, senza necessità di successiva comunicazione all'interessato per mezzo raccomandata, per via dell'irreperibilità del contribuente nella sua abitazione. Il contribuente, però, confermava la sua residenza abituale all'indirizzo al quale l'Agenzia aveva dichiarato di non averlo rintracciato; ergo, in tal caso la notifica doveva seguire l'iter previsto dall'art. 140 del c.p.c., con il deposito di copia dell'atto presso il comune, l'affissione dell'avviso alla porta dell'abitazione e quindi la spedizione di raccomandata; non, dunque, secondo la disciplina dell'art. 60 del D.P.R. 600/73, secondo la quale è sufficiente l'affissione e il deposito nell'albo del Comune: tale procedura è infatti applicabile solo nei casi di irreperibilità assoluta, quando ci si sia accertati che il destinatario si sia trasferito in luogo sconosciuto. Per i Giudici della Cassazione, dunque, la CTR aveva errato, attestando la legittimità della notifica senza successivo inoltro di raccomandata, nonostante l'esistenza della documentazione attestante la residenza del contribuente; pertanto, dal Palazzaccio è stata cassata la precedente sentenza di appello. |