L’imposta evasa può essere calcolata soltanto sui ricavi
03 Settembre 2015
Se mancano altri elementi, l'imposta evasa può essere determinata unicamente dai ricavi aziendali; inoltre, la mancata esibizione delle scritture contabili può essere considerata come un'omessa dichiarazione. Nella sentenza del 28 agosto 2015, n. 35773 della Corte di Cassazione, nella quale i Giudici hanno rigettato il ricorso presentato da un contribuente avverso la sentenza di appello, che lo aveva condannato a dieci mesi di carcere. Il motivo? Omissione della presentazione delle dichiarazioni, al fine di evasione; secondo la parte ricorrente, lamentando una violazione della legge penale, però, il giudice di secondo grado non aveva contabilizzato i costi dell'attività, con conseguente illogicità della motivazione. “La Corte territoriale – osservano i Giudici della Cassazione – quanto al calcolo dell'imposta evasa, ha osservato come il ricorrente si fosse limitato a contestare la correttezza della metodologia utilizzata dal tribunale per verificare il superamento della soglia, rappresentata dall'ammontare dell'imposta, affermando che, a tal fine, si sarebbe tenuto conto dei soli ricavi e non anche dei costi, senza però specificare quali voci passive sarebbero state ignorate e quale l'incidenza di esse sul calcolo finale”. Inoltre, i Giudici hanno osservato come l'imputato, presente alla verifica fiscale, non aveva mosso osservazioni in merito alle contestazioni, e non aveva esibito alcuna scrittura contabile, né altri documenti fiscali obbligatori. In pratica, per gli Ermellini, la CTR si era semplicemente uniformata all'indirizzo già dettato dalla Corte, secondo il quale la determinazione delle imposte evase è operata, in legittimità, anche semplicemente con i soli ricavi aziendali, in assenza di altri elementi. |