Più omissioni in anni diversi? La sanzione è unica
03 Novembre 2016
Sì al cumulo giuridico anche per le cartelle di pagamento per gli omessi versamenti, perché tale beneficio non è escluso dalla norma. Lo affermano i Giudici della Corte di Cassazione con la sentenza del 26 ottobre 2016 n. 21570. Pertanto, più omissioni in anni diversi non devono tramutarsi in tante sanzioni quante sono le violazioni, ma piuttosto si dovrà irrogare un'unica sanzione.
Nel caso in esame, ad una società era stata notificata una cartella con la quale erano state richieste IVA, IRPEG, IRAP e ritenute più interessi e sanzioni, per un omesso versamento di imposte.
La CTP e la CTR avevano riconosciuto il cumulo giuridico. L'Agenzia delle Entrate era però ricorsa in Cassazione, ma il suo ricorso è stato rigettato. Questo, perché l'art. 12 del D.Lgs. n. 472/1997 prevede che “è punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio chi, con una sola azione od omissione, viola diverse disposizioni, anche relative a tributi diversi”, e ciò vale anche per chi “anche in tempi diversi, commette più violazioni che, nella loro progressione, pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell'imponibile ovvero la liquidazione anche periodica del tributo”.
Essendo gli omessi versamenti del caso in esame tra loro collegati, secondo la Cassazione si doveva riconoscere la continuazione e pertanto applicare il cumulo giuridico: “va pertanto riconosciuta la continuazione nella fattispecie in esame nella quale, pur mancando un cumulo formale, sussistono tuttavia più violazioni fra loro connesse per le quali, in attuazione del principio del favor rei, è stato correttamente applicato il cumulo giuridico delle sanzioni”.
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