La procura non può ritenersi inidonea per mancanza del timbro di congiunzione
03 Dicembre 2015
In tema di inidoneità della procura di un atto per mancanza dei requisiti formali i Giudici della Corte di Cassazione, con ordinanza n. 24574/2015, hanno affermato ai sensi dell'art. 83 co. 3 c.p.c che la congiunzione materiale (del foglio separato su cui è contenuta la procura dell'atto a cui detta procura si riferisce) integra presunzione della "certa provenienza del potere di rappresentanza e di riferibilità della procura al giudizio cui accede".
I Giudici della Suprema Corte sostengono che la presunzione della "certa provenienza del potere di rappresentanza" può essere smentita solo in presenza di positivi elementi contrari – valutati secondo il prudente apprezzamento del giudice del merito – che si presentino come estranei e disomogenei rispetto al criterio della congiunzione, ma non può svalutarsi tout court in ragione del solo fatto della mancanza di un timbro di ricongiunzione alla pagina precedente. Pertanto il suddetto timbro non può essere ricollegato a quella "ricongiunzione materiale" di cui all'art. 83 cit., appunto perché «non è elemento caratteristico del concetto di "congiunzione" che la norma ha inteso qualificare semplicemente come "materiale" (cioè fisica)».
La Corte accoglie il ricorso dell'Amministrazione finanziaria, concludendo in ultima analisi che attribuire all'elemento del difetto del timbro di ricongiunzione l'effetto di invalidazaione della presunzione iuris tantum, contenuta nella menzionata norma, integra i crismi della violazione della norma medesima legittimando, perciò, la cassazione della sentenza impugnata.
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