Sanzionabile la mancata presentazione della garanzia fideiussoria
04 Gennaio 2016
La mancata presentazione della garanzia fideiussoria da parte della società infragruppo al momento della compensazione con credito infragruppo “dà luogo ad un comportamento oggettivamente sanzionabile”. Lo ha ricordato la Cassazione nell'ordinanza depositata il 16 dicembre 2015, n. 25328. In essa, i Giudici hanno accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, che aveva impugnato la sentenza della CTR la quale aveva annullato l'avviso di irrogazione di sanzioni a carico di una società emesso per la mancata prestazione di polizza fideiussoria all'atto della compensazione di debiti IVA con crediti di imposta del gruppo del quale era membro in qualità di controllante.
La Commissione Tributaria Regionale, infatti, aveva ritenuto che il credito IVA portato in compensazione non fosse messo in discussione: la mera mancanza della garanzia fideiussoria, oltretutto, non aveva apportato alcun danno all'erario, e la condotta contestata non poteva per tale motivo essere assimilabile a quella di omesso versamento.
La Cassazione, però, ha valutato in maniera diversa. Infatti, “la mancata presentazione della garanzia fideiussoria da parte della società che porta in compensazione del proprio debito IVA con un credito del gruppo dà luogo a un comportamento oggettivamente sanzionabile”. Ciò è espresso da un orientamento ormai consolidato della Corte, in ultimo dalla sentenza n. 8534/2014. Hanno aggiunto i Giudici che la compensazione infragruppo riveste anche i caratteri funzionali propri del rimborso di imposta, e che l'onere di prestare la garanzia fideiussoria “trova direttamente fonte nella norma di Legge, art. 38-bis, comma 1, D.P.R. n. 633/1972".
|