Beneficio revocato per chi rivende il terreno senza avervi edificato

La Redazione
04 Gennaio 2016

I Giudici della Cassazione hanno ribadito, con la sentenza n. 25717/2015, che il beneficio fiscale (previsto dalla L. 388/2000) per l'edificazione in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati non può spettare a chi rivende il terreno senza che abbia provveduto all'edificazione.

Il beneficio fiscale per l'edificazione in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati non può spettare a chi rivende il terreno, anche se l'acquirente provvede poi all'edificazione. A ribadirlo, la Cassazione, con la sentenza del 21 dicembre 2015, n. 25717.

Le Entrate avevano revocato l'agevolazione fiscale prevista dall'art. 33, terzo comma, della Legge n. 388/2000 in tema di investimenti in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, liquidando nuovamente le maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale, in quanto la contribuente – una S.r.l. – aveva rivenduto il terreno senza avervi edificato. Le pretese del Fisco erano state smentite dalla CTR, secondo la quale la mancata edificazione da parte della contribuente non era considerabile ostativa al godimento dell'agevolazione, perché il terreno era stato successivamente edificato entro il termine quinquennale fissato dalla legge.

Il ricorso delle Entrate è parso degno di accoglimento. Infatti, laddove l'art. 33, terzo comma, della Legge n. 388/2000 dispone che “I trasferimenti di beni immobili in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati regolarmente approvati ai sensi della normativa statale o regionale, sono soggetti all'imposta di registro dell'1 per cento e alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa, a condizione che l'utilizzazione edificatoria dell'area avvenga entro cinque anni dal trasferimento”, ciò si intende per i trasferimenti di immobili a condizione che l'utilizzazione edificatoria avvenga, ad opera dello stesso acquirente, entro cinque anni dall'acquisto.

Tale disposizione – hanno argomentato i Giudici della Cassazione – sarebbe oltretutto sospetta di incostituzionalità “se interpretata nel senso che il predetto beneficio possa essere collegato alla tempestività dell'attività edificatoria di un successivo acquirente; con tale interpretazione, infatti, si favorirebbe non l'attività edilizia ma il commercio di terreni e si collegherebbe un beneficio fiscale alla aleatoria tempestività dell'azione edificatoria di un soggetto terzo”.

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