Scambio di informazioni: in G.U. il decreto che definisce l'accordo con 76 paesiFonte: DM 28 dicembre 2015
04 Gennaio 2016
Data esecuzione all'Accordo FACTA siglato con gli Stati Uniti, il MEF si è occupato nei giorni scorsi di attuare gli ulteriori impegni presi con la Legge 18 giugno 2015, n. 95 e quelli derivanti dalla Direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014: adottare nell'ordinamento italiano lo standard elaborato dall'OCSE di scambio di informazioni.
Grazie al D.M. 28 dicembre 2015, subito pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale del 31 dicembre 2015, n. 303), sono state infatti stabilite regole e procedure da rispettare nello scambio d'informazioni con 76 Paesi (tutti gli Stati membri dell'Unione europea, nonché qualsiasi giurisdizione con la quale l'Italia o l'Unione europea abbiano sottoscritto un Accordo) oltre ai tempi di decorrenza delle nuove disposizioni. Nella stragrande maggioranza dei casi, come si evince dall'Allegato C del Decreto, il primo anno di scambio di informazioni sarà il 2017 e il primo periodo di imposta oggetto di comunicazione è già il 2016.
Per il resto, il nuovo Decreto individua il proprio ambito soggettivo (persone oggetto di comunicazione; istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione) e oggettivo (conti oggetto di comunicazione), le procedure di adeguata verifica in materia fiscale (due diligence) che le istituzioni finanziarie devono compiere per identificare i conti oggetto di comunicazione e naturalmente gli obblighi di comunicazione, indicando le informazioni che le istituzioni finanziarie italiane devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate. |