Limiti all’efficacia probatoria della ristrettezza della base azionaria

La Redazione
04 Gennaio 2016

In tema di accertamento degli utili extrabilancio delle società di capitali a ristretta base azionaria, molto frequentemente gli accertamenti disposti nei confronti della società sono seguiti da accertamenti sui soci delle stesse, sulla scorta della consolidata presunzione semplice per cui il maggior reddito accertato si presume distribuito successivamente fra i soci, salvo prova contraria.

In tema di accertamento degli utili extrabilancio delle società di capitali a ristretta base azionaria, molto frequentemente gli accertamenti disposti nei confronti della società sono seguiti da accertamenti sui soci delle stesse, sulla scorta della consolidata presunzione semplice per cui il maggior reddito accertato presso la società si presume successivamente distribuito fra i soci, salvo prova contraria (cfr. Cass. civ. 11654/13, 8207/11, 3896/08, 448/08). Secondo l'orientamento dominante, tale inferenza non viola di per sé il divieto di doppia presunzione (ossia il divieto di dedurre il fatto ignoto muovendo da fatti altrettanto ignoti), giacché il fatto noto è rappresentato dalla ristretta base sociale, che a sua volta si traduce nella configurazione di un rapporto di solidarietà, complicità e reciproco controllo tra i singoli soci.

Utilizzare però la ristretta base sociale come unico fatto noto significa introdurre un'ulteriore concatenazione di presunzioni in violazione del divieto anzidetto: la ristretta compagine ed i vincoli di parentela non sono elementi sufficienti a legittimare la presunzione della distribuzione ai soci del maggior reddito accertato in capo alla società di capitali, occorrendo altri riscontri gravi, precisi e concordanti, a supporto della presunzione semplice.

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