Tardivo rilascio della concessione edilizia: le agevolazioni non decadono
05 Gennaio 2016
Per conseguire il beneficio di cui all'art. 33 della L. 388/2000, la residenza nell'immobile da adibire a "prima casa" dev'essere necessariamente trasferita entro un anno dall'atto di acquisto. Obbligo che va rispettato in termini generali, dovendo però essere tenuti in considerazione eventuali ostacoli sorti nell'adempimento dell'obbligazione, caratterizzati dalla non imputabilità alla parte obbligata e dall'inevitabilità ed imprevedibilità dell'evento. Questo è quanto affermato dai Supremi Giudici nella sentenza n. 25880 del 23 dicembre 2015.
La vicenda ha visto coinvolti l'Agenzia delle Entrate - ricorrente avverso la pronuncia della Commissione Tributaria Regionale - la quale lamentava la violazione della nota II bis, comma i, lett. a) dell'art. 1 D.P.R. 131/1986, rilevando come non possa considerarsi causa di forza maggiore, al fine di giustificare il ritardo nel trasferimento della residenza, il tempo necessario al rilascio della concessione edilizia e alla esecuzione dei lavori di ristrutturazione, in quanto eventi calcolabili e prevedibili.
Il principio base è che la realizzazione dell'impegno di trasferire la residenza, che rappresenta un elemento costitutivo per il conseguimento del beneficio richiesto e solo provvisoriamente concesso dalla legge al momento della registrazione, costituisce un vero e proprio obbligo del contribuente verso il fisco; nel caso di specie, rileva il ricorrente, si trattava di una ristrutturazione complessa che ha quindi comportato il ritardo nel trasferimento della residenza presso l'immobile acquistato. Tale situazione, secondo i Giudici di legittimità, non è di per se idonea ad integrare una causa di forza maggiore (non costituendo evento non prevedibile ed inevitabile).
Tuttavia la Pubblica Amministrazione è tenuta a seguire il principio codificato della ragionevole durata del procedimento amministrativo, con la conseguenza che l'irragionevole e non motivato ritardo nel rilascio della concessione edilizia non rientra nella sfera di disponibilità dell'interessato, configurando i presupposti di non prevedibilità enunciati supra. La Corte rigetta il ricorso dell'Agenzia delle Entrate e conferma - seppur con diversa motivazione - l'impugnata sentenza. |