Incompetenza funzionale del messo speciale

La Redazione
04 Febbraio 2016

L'incompetenza del messo comunale che notifica l'avviso di accertamento risulta comunque sanabile in corso di giudizio con la convalida prevista dall'art. 6 della Legge n. 249/1968, vista la natura paritetica dell'atto di incarico.

La sostanziale incompetenza funzionale del messo speciale (che notifica l'avviso di accertamento) o comunque in violazione delle norme sul mandato, la rappresentanza e la capacità di agire quale organo amministrativo, vista la natura paritetica dell'atto di incarico, sarebbe comunque sanabile in corso di giudizio con la convalida/ratifica prevista dall'art. 6 della Legge n. 249/1968.

Questa norma di carattere generale, deve ritenersi tuttora vigente rispetto anche al sopravvenuto art. 21-nonies, co. 2 della Legge n. 241/1990.

Quest'ultima norma non ha abrogato l'art. 6 della Legge n. 249/1968, poiché, in primo luogo lo stesso art. 1 della Legge n. 241/1990 prevede che le norme di detta legge si applicano facendo salve le altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti.

In secondo luogo, tenendo presenti i criteri interpretativi sull'abrogazione degli atti normativi previsti dall'art. 15 delle disposizioni preliminari al codice civile, non esistendo nell'art. 21-nonies una previsione di espressa abrogazione della suddetta norma, non potendo configurarsi una abrogazione perché la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore, vista la presenza della previsione dell'art. 1, non può neanche esistere una incompatibilità tra la nuova disposizione e la precedente, perché la seconda, visto tutto questo, avrebbe dovuto esplicitamente regolare la possibilità di convalida in pendenza di ricorsi amministrativi e giurisdizionali.

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