Prestiti tra controllante e controllate: presunzione di onerosità e prova contraria
05 Febbraio 2016
Con riferimento alla disciplina sul transfer pricing, ed in particolare all'ipotesi di recupero a tassazione degli interessi attivi su prestiti infruttiferi concessi dalla controllante alle società controllate estere, si applica il principio per cui la presunzione legale di onerosità di un prestito concesso dal socio alla società da lui partecipata può essere vinta solo da prova contraria a carico del contribuente, da ricercare soltanto nei modi e nelle forme stabilite dalla legge (cfr. Cass. civ. n. 2735/2011). Sono dunque irrilevanti, per contrastare la pretesa impositiva, eventuali scambi di corrispondenza in virtù dei quali i finanziamenti risultino a tasso zero, come nel caso di specie. Occorre invece allegare l'eventuale diverso titolo risultante dalla contabilità ed in particolare dallo stato patrimoniale e dalla nota integrativa (nella lite in esame i finanziamenti in oggetto risultavano contabilizzati tra i crediti e non le partecipazioni). |