Omesso versamento IVA: non applicati i princìpi della Taricco

La Redazione
04 Aprile 2017

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 16458/2017, sul tema relativo ai reati di omesso versamento di IVA, ha sancito che l'art. 325 TFUE, non si applica ai reati strutturalmente non caratterizzati da frode, come è quello previsto dall'art. 10-ter del D.Lgs. n. 74/2000. Ciò che rileva ai fini della punibilità non è la frode quale elemento costitutivo del reato, bensì la dichiarazione in sé, il fatto che oggettivamente quantifica l'imponibile e, quindi, la misura dell'inadempimento penalmente sanzionato.

Dinnanzi ai Supremi giudici della Corte di Cassazione ritorna il dibattuto tema dell'omesso versamento dell'IVA, ex art. 10-ter, D.Lgs. n. 74/2000. Con sentenza n. 16458, depositata lo scorso 31 marzo, il ricorrente, richiamando sia la giurisprudenza di questa Corte che quella della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, eccepisce l'intervenuta prescrizione nell'ambito di procedimenti penali relativi a frodi gravi in materia di imposte sul valore aggiunto.

All'imputato coinvolto nella vicenda processuale oggetto del procedimento in questione, erano state contestate una serie di condotte finalizzate all'omesso versamento dell'imposta indiretta per un importo superiore a trecentomila euro. Lo stesso si difende contestando l'applicabilità, al caso di specie, dei principi enunciati nella vicenda Taricco (sentenza CGUE n. C-105/14) per diversi ordini di motivi:

  • assenza dei requisiti di gravità e considerevole numero di casi di frode grave;
  • perché successiva alla data di prescrizione del reato.

Come noto, il tema della prescrizione dei reati tributari rappresenta una questione di particolare rilievo, viene ricordato nella c.d. sentenza Taricco che, "in base al combinato disposto della Direttiva 2006/112 e dell'art. 4, TUE, gli Stati membri hanno non solo l'obbligo di adottare tutte le misure legislative e amministrative idonee a garantire che l'IVA dovuta nei loro rispettivi territori sia interamente riscossa, ma devono anche lottare contro la frode.

[...] Se è pur vero che gli Stati membri dispongono di una libertà di scelta delle sanzioni applicabili (amministrative-penali) al fine di assicurare la riscossione di tutte le entrate provenienti dall'IVA [...], possono tuttavia essere indispensabili sanzioni penali per combattere in modo effettivo e dissuasivo determinate ipotesi gravi di frodi in materia di IVA".

Ora, per la Suprema Corte, la frode non è elemento costitutivo del reato di cui all'art. 10-ter cit., che si consuma puramente e semplicemente con il mancato pagamento dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione annuale entro la scadenza del termine per il pagamento dell'acconto relativo al periodo di imposta dell'anno successivo (punibile a titolo di dolo generico); la prova del dolo è da ricercare

– spiegano i Giudici – all'interno della presentazione della dichiarazione annuale, dalla quale emerge l'onere impositivo, e che deve, quindi, essere saldato o almeno contenuto non oltre la soglia, entro il termine lungo previsto.

Alla luce di siffatti principi, la conclusione a cui è giunta la Terza Sezione penale è che in tema di reato di omesso versamento di IVA, l'art. 325 TFUE (così come interpretato dalla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Grande sezione, Taricco e altri del 8 settembre 2015, n. C-105/14), non si applica ai reati strutturalmente non caratterizzati da frode, come è quello previsto dall'art. 10-ter del D.Lgs. n. 74/2000.

Nel caso specifico perciò non si richiede alcuna indagine sulla corrispondenza del debito tributario dichiarato, ciò che rileva, lo ribadiamo, è la dichiarazione in sé, il fatto che oggettivamente quantifica l'imponibile, e di conseguenza la misura dell'inadempimento penalmente sanzionato.

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