Chi non è responsabile dell'organizzazione ha diritto al rimborso dell'IRAP

La Redazione
04 Aprile 2017

La Cassazione, con l'ordinanza n. 7839/2017, ha ricordato che il rimborso IRAP è dovuto nel caso in cui un professionista collabori marginalmente con uno studio associato, ovvero sia inserito in una struttura organizzativa riferibile ad altrui responsabilità ed interesse.

Con l'ordinanza n. 7839 del 27 marzo 2017, la Cassazione accoglie il ricorso di un commercialista contro l'Agenzia delle Entrate, riguardo il silenzio rifiuto opposto ad un'istanza di rimborso IRAP.

Nel caso in esame, il Giudice di appello aveva ritenuto che il requisito dell'autonoma organizzazione potesse essere comprovato dall'utilizzo marginale dell'apparato organizzativo dello Studio associato con il quale collaborava il contribuente.

I Giudici colgono l'occasione per ricordare che l'IRAP si fonda su una capacità produttiva "impersonale ed aggiuntiva" rispetto a quella propria del professionista, colpendo il reddito che deriva da una struttura organizzativa "esterna" o da "un complesso di fattori che, per numero, importanza e valore economico, siano suscettibili di creare un valore aggiunto rispetto alla mera attività intellettuale supportata dagli strumenti indispensabili e di corredo al know-how del professionista (lavoro dei collaboratori e dipendenti, dal numero e grado di sofisticazione dei supporti tecnici e logistici, dalle prestazioni di terzi, da forme di finanziamento diretto ed indiretto etc ...".

Infatti, con la sentenza n. 9451/2016, le Sezioni Unite hanno statuito il principio di diritto per cui il requisito dell'autonoma organizzazione (previsto dall'art. 2 del D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 446), il cui accertamento è rimesso ai giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente:

  1. sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;
  2. impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell'impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive”.

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