Gli atti prodromici all'esecuzione appartengono alla giurisdizione tributaria
04 Maggio 2016
I Giudici delle Sezioni Unite, con la sentenza n. 8770/2016, hanno risolto i dubbi riguardanti la giurisdizione delle controversie concernenti gli atti prodromici all'esecuzione, affermando che spetta alle Commissioni tributarie risolvere le relative liti. Nel caso di specie si trattava di contributi spettanti ai consorzi di bonifica ed imposti ai proprietari per le spese relative all'attività per la quale sono obbligatoriamente costituiti.
Veniva proposta opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. dinnanzi al giudice di pace avverso la cartella esattoriale; il giudice adito a tal proposito aveva ritenuto giusto confermare la giurisdizione al giudice di pace per le opposizioni di cui al precedenrte art. 615 c.p.c.
Le Sezioni Unite hanno voluto però specificare che la modifica apportata dall'art. 12 della Legge n. 448/2001 all'art. 2 del D.lgs. n. 546/2001, ha sotratto alla giurisdizione del giudice tributario le sole controversie concernenti la fase dell'esecuzione forzata; dunque ne consegue che l'impugnazione degli atti prodromici all'esecuzione (cartella esattoriale o avvisi di mora) appartengono alla giurisdizione delle commissioni tributarie.
Nel caso in esame il difetto di giurisdizione del giudice di pace lamentato dall'Amministrazione ricorrente trova fondamento proprio in relazione alla modifica apportata dall'art. 2 cit., che ha attribuito, a partire dal 1° gennaio 2002, alle commissioni tributarie le controversie concernenti i tributi di ogni genere e specie. Hanno poi puntualizzato che le controversie di ogni genere e specie "si estende ad ogni questione relativa all'an e al quantum del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti esecutivi". Perciò anche l'eccezione relativa alla prescrizione (che emerge nella controversia in esame quale fatto estintivo della pretesa tributaria) risulta appartenere alla giurisdizione del giudice che abbia giurisdizione in merito alla predetta obbligazione.
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