PT e Cassazione: non ancora possibile il deposito on-line degli atti del processo

La Redazione
04 Luglio 2016

La Corte di Cassazione, con Nota dello scorso 15 giugno, ha chiarito che in Cassazione è impossibile depositare gli atti telematici, è invece possibile il deposito telematico delle istanze dei difensori non aventi immediata incidenza sul processo.

La Corte di Cassazione ha pubblicato, sul proprio sito istituzionale lo scorso 15 giugno, una Nota con la quale ricorda che la regolamentazione del processo civile telematico – arrivato ufficialmente in Cassazione il 15 febbraio 2016 – riguarda l'attivazione delle notificazionie delle comunicazioni telematiche obbligatorie per i procedimenti instaurati dinanzi al giudice di legittimità; il deposito on-line degli atti del processo (ricorso, controricorso, ricorso incidentale, memorie ex art. 378 c.p.c., memorie di costituzione di difensore, atti di “costituzione” a fini defensionali, atti depositati ex art. 372 c.p.c.) invece non è ancora possibile.

È invece ammesso, si legge nella Nota, il deposito telematico delle istanze dei difensori non aventi immediata incidenza sul processo (ovvero di prelievo o sollecita fissazione di ricorsi, di riunione, di differimento della trattazione, di assegnazione alle Sezioni Unite). La copia cartacea di tali istanze, formata dalla cancelleria, viene poi sottoposta al Presidente Titolare ed è inserita nel fascicolo.

Infine viene ricordato che la PEC, relativa alla sezione tributaria, presso la quale è possibile fare il deposito delle istanze non aventi immediata incidenza sul processo è la seguente:

sez5.civile.cassazione@giustiziacert.it

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