Imposta di registro "postuma" e soggetti obbligati
05 Luglio 2016
L'art. 57 della Legge di registro (d.P.R. 131/1986) deve essere interpretato sistematicamente con le norme relative alla registrazione telematica, che hanno introdotto l'imposta principale c.d. "postuma", per cui si deve ritenere che la solidarietà prevista da tale norma non riguarda questa particolare imposta principale. Unico soggetto obbligato al versamento dell'imposta è il notaio, non potendo le parti contraenti pagare direttamente, né conoscere il mancato versamento all'erario delle imposte; pertanto è irragionevole che le parti contraenti siano considerate obbligate, anche a distanza di anni dalla stipula dell'atto, al pagamento dell'imposta principale c.d. "postuma" senza però essere tempestivamente informate dell'illecito commesso dal notaio. |