No all'IRAP per l'artista affiancato da un agente

La Redazione
04 Luglio 2017

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza del 3 luglio 2017 n. 16366, ha chiarito che non si può desumere esistenza di un'autonoma organizzazione dal solo fatto che un cantante o un artista si avvalga di un agente per promuovere la sua immagine o il suo lavoro.

Non si può desumere esistenza di un'autonoma organizzazione dal solo fatto che un cantante o un artista si avvalga di un agente per promuovere la sua immagine o il suo lavoro. Lo ricorda la Corte di Cassazione con l'ordinanza del 3 luglio 2017 n. 16366.

Nel caso in esame, una cantante chiedeva il rimborso dell'IRAP versata per gli anni di imposta dal 2003 al 2007, ottenendo il rifiuto dell'Agenzia delle Entrate. Il suo ricorso è stato accolto dalla Cassazione.

«La giurisprudenza di legittimità, pronunciando su similari rapporti tra IRAP ed attività artistiche, ha già affermato che il giudice di merito non può desumere l'esistenza di un'autonoma organizzazione dal solo fatto che l'esercente un'attività artistica si avvalga di un agente ovvero stipuli contratti con una società organizzatrice, senza estendere l'accertamento alla natura, ossia alla struttura ed alla funzione dei vari rapporti giuridici». In particolare, la Cassazione ha anche specificato che simili considerazioni valgono pure per lo sportivo che si disponga di contratti con società estere per la cura dell'immagine e dell'attività agonistica, e che, tramite loro, stipuli contratti con sponsor e scuderie.

Dunque, tutto ciò non è ritenuto di per se stesso sufficiente a dimostrare che la parte contribuente svolga la propria attività artistica o agonistica con forme di organizzazione propria. Il ricorso della cantante è stato quindi accolto e la sentenza della CTR è stata cassata.

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