L'utilizzo di tre sedi comporta la soggezione del professionista all'IRAP
04 Luglio 2017
Il professionista che si avvale di tre studi propri paga l'IRAP. Lo rimarca la Corte di Cassazione con l'ordinanza del 3 luglio 2017 n. 16369, con la quale i giudici della Suprema Corte hanno accolto il ricorso presentato dall'Agenzia delle Entrate avverso la decisione della CTR favorevole ad un contribuente. Nel caso in esame, il Fisco ricorreva per cassare la sentenza della CTR che aveva confermato l'esenzione dall'IRAP per un professionista che utilizzava tre studi propri. I giudici territoriali avevano stimato l'attività del contribuente priva del requisito dell'autonoma organizzazione nonostante la disponibilità di un «complesso compendio organizzativo» che prevedeva tre sedi in tre città diverse. I Supremi giudici hanno fatto notare che la decisione del giudice di merito si discostava dai principi regolativi certificati dalla Cassazione con la sentenza emessa a Sezioni Unite n. 9451/2016. In essa, la Corte aveva confermato che il presupposto dell'autonoma organizzazione non ricorre se il contribuente responsabile dell'organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all'esercizio dell'attività. «Mediante l'utilizzo di tre studi propri – si legge in ordinanza – il contribuente impiega beni strumentali globalmente eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile all'esercizio dell'attività superando oggettivamente la soglia minima richiesta dalle Sezioni Unite per l'esonero dalla imposizione fiscale ai fini dell'IRAP». |